Patrocinio a spese dello Stato

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il D.P.R. N. 115/2002 (artt. 74 e ss.) disciplina l’istituto del patrocinio a spese dello Stato in ambito penale, civile, amministrativo, contabile e tributario. La ratio della normativa è quella di assicurare alle persone non abbienti la possibilità di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito. L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse e può essere chiesta, in ambito civile, sin dalla fase della mediazione obbligatoria e nelle procedure di negoziazione assistita.

Per i procedimenti penali la domanda di ammissione andrà rivolta al magistrato innanzi al quale pende il processo.

Per i procedimenti civili (di natura contenziosa o di volontaria giurisdizione), sia che si debba agire in giudizio, che resistere, che intervenire, la domanda andrà rivolta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo o ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Qualora vengano rispettati il presupposto della “non abbienza”, il limite di reddito, la non manifesta infondatezza della pretesa e gli altri requisiti previsti dalla normativa, il Consiglio dell’Ordine delibererà l’ammissione della parte in via anticipata e provvisoria. Per mantenere il beneficio, la parte ammessa al gratuito patrocinio non dovrà superare i limiti di reddito per l'intera durata del procedimento e fino alla conclusione dello stesso. Per maggiori informazioni si veda il seguente vademecum.

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Modulistica e informazioni

Per informazioni: Sig.ra ROSSANA SCHIAVONE   tel.  0422 559614     

e.mail:   rossana.schiavone@ordineavvocatitreviso.it

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